Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare
l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i
decreti ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
23 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25;
Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del
lavoro;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN)
reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale
degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il
parere della Conferenza dei rettori delle università italiane
(CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di
valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21
maggio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24
novembre 2003 e del 22 marzo 2004;
Visti i pareri delle competenti commissioni
parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta
legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004)
così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n.
13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più
decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui
all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti
di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i
regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea
magistrale e di specializzazione, come individuati
nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea
magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al
termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati
nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio,
l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati,
raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i
raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4
ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive
modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente
affini, definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la misura del
volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio
individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata
preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed
abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti
didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e
abilità che caratterizzano il profilo culturale e
professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio
é finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio,
l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di
studio, come specificato nell'articolo 11;
o) per attività formativa, ogni attività
organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare
la formazione culturale e professionale degli studenti, con
riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai
seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle
attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle
attività di studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle attività formative
universitarie ed extrauniversitarie specificate nel
regolamento didattico del corso di studio al fine del
conseguimento del relativo titolo.
Art. 2.
Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e
integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni
concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi
universitari e determina la tipologia dei titoli di studio
rilasciati dalle università.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia
didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e
dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei
propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del
presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.
Art. 3.
Titoli e corsi di studio
1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al
termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle università.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare
allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 é preordinata all'inserimento del laureato nel
mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività
professionali regolamentate, nell'osservanza delle
disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui
all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato per
l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti
specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attività professionali
e può essere istituito esclusivamente in applicazione di
specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione
europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In
particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare,
disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della
laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati
i master universitari di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le università
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.
Art. 4.
Classi di corsi di studio
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque
denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi
qualificanti e le conseguenti attività formative
indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono
raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate
classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più decreti
ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi
possono essere adottate, anche su proposta delle università,
con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle
connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi
qualificanti e di conseguenti attività formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio
dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno
identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al
diploma di cui all'articolo 11, comma 8.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con
decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il
Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai
soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del
pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello
stesso livello afferenti a più classi.
Art. 5.
Crediti formativi
universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito
denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno
complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono
motivatamente determinare variazioni in aumento o in
diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il
limite del 20 per cento.
2. La quantità media di impegno complessivo di
apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno
é convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano,
altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno
orario complessivo che deve essere riservata allo studio
personale o ad altre attività formative di tipo
individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività
formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento
dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo
restando che la valutazione del profitto é effettuata con le
modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli
studi in altro corso della stessa università ovvero nello
stesso o altro corso di altra università, compete alla
struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e
criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di
ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono
prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti,
al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti
conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da
parte dello studente in tempi determinati, diversificato per
studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o
contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti
formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e
abilità maturate in attività formative di livello
postsecondario alla cui progettazione e realizzazione
l'università abbia concorso.
Art. 6.
Requisiti di ammissione ai corsi di
studio
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme
restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai
sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono
altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata
preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti
didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e
ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di
attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore. Se la verifica non é positiva vengono indicati
specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel
primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono
assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso
programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione
inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea
magistrale occorre essere in possesso della laurea o del
diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia
previsto il numero programmato dalla normativa vigente in
materia di accessi ai corsi universitari, l'università
stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici
criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di
requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale
preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite
nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea
magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno
accademico iniziato, purché in tempo utile per la
partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei
regolamenti stessi.
3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i
decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un
corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di
scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di
studio regolati da normative dell'Unione europea che non
prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo
livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale
comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i
corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni
legali.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione
occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui
all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono
gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di
specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi
universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già
conseguito.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di
ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale
ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di
studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a
corsi di studio e di dottorato di ricerca é deliberata
dall'università interessata, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti.
Art. 7.
Conseguimento dei titoli di
studio
1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver
acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla
conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di
una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali
per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve
essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti
didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per
ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente
deve aver acquisito 120 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di
crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il
diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni
previste da specifiche norme di legge o da direttive
dell'Unione europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente
deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli
acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
Art. 8.
Durata dei corsi di
studio
1. Per ogni corso di studio é definita di norma una
durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di
cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono
sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma
3, la durata normale dei corsi di laurea é di tre anni; la
durata normale dei corsi di laurea magistrale é di ulteriori
due anni dopo la laurea.
Art. 9.
Istituzione e attivazione dei corsi di
studio
1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono
istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui
all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla
programmazione del sistema universitario.
2. Con apposite deliberazioni le università attivano
i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali,
organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi
determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli
obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema
universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di
valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le
università assicurano comunque la possibilità per gli studenti
già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo
titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare
per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma
2 é subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati
dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri
stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Art. 10.
Obiettivi e attività formative
qualificanti delle classi
1. I decreti ministeriali individuano
preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli
obiettivi formativi qualificanti e le attività formative
indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti
tipologie:
a) attività formative in uno o più ambiti
disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più ambiti
disciplinari caratterizzanti la classe.
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per
ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di
crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni
attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al
comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei
crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non
superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i
corsi preordinati all'accesso alle attività professionali,
tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle
classi.
3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì,
il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi
di studio adeguatamente differenziati.
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente
per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi
formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti
indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40
per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi
preordinati all'accesso alle attività professionali.
5. Oltre alle attività formative qualificanti, come
previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno
prevedere:
a) attività formative autonomamente scelte dallo
studente purché coerenti con il progetto formativo;
b) attività formative in uno o più ambiti
disciplinari affini o integrativi a quelli di base e
caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e
alla formazione interdisciplinare;
c) attività formative relative alla preparazione
della prova finale per il conseguimento del titolo di studio
e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza
di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
d) attività formative, non previste dalle lettere
precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche,
relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore
lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui,
in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui
al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del
lavoro;
e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5,
attività formative relative agli stages e ai tirocini
formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti
pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore,
ordini e collegi professionali, sulla base di apposite
convenzioni.
Art. 11.
Regolamenti didattici di
ateneo
1. Le università disciplinano gli ordinamenti
didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici
di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di
studio, delle disposizioni del presente regolamento e di
successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal
Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative
modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in
vigore degli ordinamenti didattici é stabilita nel decreto
rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei
corsi di studio, indicando le relative classi di
appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da
inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa
e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle
previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad
uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro
complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte
dalle università previa consultazione con le organizzazioni
rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e
delle professioni con particolare riferimento alla valutazione
dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve
comunque essere prevista la presentazione di una tesi
elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di
un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere
più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto
degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di
organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di
studio, con particolare riferimento:
a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea,
prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264,
che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni
secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento
didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di
ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea,
afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così
come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano
le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni
per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei
percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo
criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la
prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le
competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla
programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati
delle attività formative;
c) alle procedure di attribuzione dei compiti
didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari,
ivi comprese le attività didattiche integrative, di
orientamento e di tutorato;
d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e
delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale
per il conseguimento del titolo di studio;
e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione
del profitto individuale dello studente, che deve comunque
essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli
esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale
lode;
f) alla valutazione della preparazione iniziale degli
studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di
accesso ai corsi di laurea magistrale;
g) all'organizzazione di attività formative
propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale
degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di
quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al
comma 1 dell'articolo 6;
h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il
coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in
collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria
superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di
tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalità
organizzative delle attività formative per studenti non
impegnati a tempo pieno;
l) alle modalità di individuazione, per ogni
attività, della struttura o della singola persona che ne
assume la responsabilità;
m) alla valutazione della qualità delle attività
svolte;
n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle
decisioni assunte;
o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti
di cui all'articolo 3, comma 10.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le
modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al
diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta,
secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei,
le principali indicazioni relative al curriculum specifico
seguito dallo studente per conseguire il titolo.
9. Le università, con appositi regolamenti,
riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative
alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni
del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e
dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di
valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti
universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i
dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi
informativi sulle carriere degli studenti di tutte le
università.
Art. 12.
Regolamenti didattici dei corsi di
studio
1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di
studio, deliberato dalla competente struttura didattica in
conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della
libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei
docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi
del corso di studio. Il regolamento é approvato con le
procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio
determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei
settori scientifico-disciplinari di riferimento e
dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre
attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le
eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra
attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio
individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a
distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto
degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di
frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei
corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti
assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi
formativi programmati sono deliberate dalle competenti
strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni
didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di
rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia
favorevole la deliberazione é assunta dal senato accademico.
Il parere é reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine la deliberazione é adottata
prescindendosi dal parere.
4. Le università assicurano la periodica revisione
dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare
per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni
insegnamento o altra attività formativa.
Art. 13.
Disposizioni transitorie e
finali
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Le università adeguano i regolamenti didattici di
ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui
all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di
studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti
medesimi, sentita la CRUI.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e
all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno
2004-2005.
4. In via di prima applicazione del presente
regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove
classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1,
le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di
studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel
rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in
particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2
e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli
ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei
settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi
dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici
di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la
conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi
titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli
studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei
regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli
studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti
dai nuovi ordinamenti.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi
universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono
valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il
conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, com-ma 1. La
stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i
diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso
le università, qualunque ne sia la durata.
7. A coloro che hanno conseguito, in base agli
ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea
magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca,
competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di
dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica
di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno
conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 ottobre
2004